Presta enorme attenzione per quanto riguarda l’indennità di mensa e il TFR: ci sono delle cose che devi assolutamente sapere.
Il settore occupazionale, il mondo del lavoro, in Italia sta facendo piccoli, seppur lenti, progressi. Il numero di occupati è in crescita, anche se resta purtroppo una grande fetta di popolazione in disoccupazione o inoccupazione, che rende il bilancio familiare un vero e proprio problema, in particolare con la costante crescita del caro vita.
Chi ha la possibilità di avere un lavoro, correttamente retribuito e con i contributi versati, deve prestare attenzione a degli aspetti che sembrano automatici, ma in realtà vanno sviscerati puntualmente per evitare errori di calcolo. Ad esempio, un focus molto forte va puntato sul rapporto tra l’indennità di mensa e il TFR. Ci sono cose che bisogna far presenti al proprio datore di lavoro: ecco quello che devi sapere.
Indennità di mensa e TFR: cosa bisogna sapere?
Ci sono aspetti che tendenzialmente ignoriamo quando si tratta di calcoli in busta paga o di TFR, trattamento di fine rapporto lavorativo, perché ci appaiono automatizzati al massimo. Ma bisogna aprire gli occhi, in particolare per quanto riguarda l’indennità di mensa e il calcolo in fase di TFR. La prima è un corrispettivo che spetta ai dipendenti, i quali non hanno modo di usufruire del servizio di mensa aziendale per diversi motivi.
Tra questi c’è l’assenza di un refettorio interno all’azienda, la mancata erogazione dei buoni pasto, le trasferte lavorative o una mensa inaccessibile per gli orari di lavoro del dipendente o per distanza. Ed ecco che in questi casi, il datore erogherà direttamente in busta paga l’indennità in questione, di un certo importo prestabilito, generalmente sul costo medio di un pasto di una mensa dal contratto collettivo del lavoro.
Ma questa misura che valore ha ai fini del calcolo del TFR? Il nodo della discordia riguarda proprio il calcolo dell’indennità all’interno del Trattamento di fine rapporto, ovvero se questo emolumento ha una natura contributiva. La risposta è no, ed è da far presente: infatti, tramite l’ordinanza n. 7181 del 18 marzo 2024, la Cassazione ha stabilito che deve essere esclusa dal calcolo da parte degli istituti di retribuzione, che sia diretta o indiretta.
In parole povere, non deve essere inserita nel TFR. Al netto, però, di eventuali accordi negoziati in maniera autonoma tra lavoratore e azienda, redatti all’interno del contratto collettivo, riguardo l’applicazione del calcolo all’interno del TFR anche per l’indennità di mensa.